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Ricorso Juve-Napoli: depositate le motivazioni

Il Consiglio di garanzia: "Il calcio è sottoposto al criterio della gerarchia delle fonti"
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Il Napoli ha rispettato le regole e giudice sportivo prima e Corte federale d'appello poi non hanno considerato "il criterio della gerarchia delle fonti".

A oltre due settimane dalla sentenza, ecco depositate le motivazioni che hanno spinto lo scorso 22 dicembre il Collegio di Garanzia del Coni, a sezioni unite, ad accogliere il ricorso della societa' partenopea contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitti per non essersi presentati all'Allianz Stadium il 4 ottobre per affrontare la Juventus in campionato.

Una sanzione, decisa in primo grado dal giudice sportivo e confermata anche in appello, cancellata perche' gli organi giudicanti non avevano tenuto conto "del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La societa' Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all'epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positivita' al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all'esclusiva competenza della Asl territorialmente competente".

"Ne discende - secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia - che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall'essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima".

Per questo motivo "il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorita' che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volonta' (cosiddetto factum principis), non puo' essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l'atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale gia' al 3 ottobre 2020". Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli "ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilita' puo' essere addebitata alla societa' in questione".


					

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