Ma altri esperti qualificati di diritto sportivo osservano che in questo momento la federazione si trova in una situazione del tutto anomala. Infatti due delle sue componenti la Lega di serie A e serie B sono attualmente prive di organi direttivi e cio' rende oggettivamente difficile anche la regolare indizione delle normali procedure elettive.
In questa condizione di stallo si potrebbero dunque ritenere sussistenti i presupposti della constatata impossibilità di funzionamento degli organi che legittimano l'esercizio del potere di commissariamento da parte del Coni.
"L'articolo 6 dello Statuto del Coni - aggiunge però l'avvocato Brienza - prevede il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali 'in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali' ".
"E' pur vero - prosegue il legale - che le dimissioni delPresidente della Federcalcio hanno comportato l'immediatadecadenza del Presidente e dell'intero consiglio federale (inbase a quanto previsto dall'articolo 24, numero 9, dello statutodella Figc) ma la medesima norma statutaria espressamenteprevede che l'ordinaria amministrazione sia garantita inprorogatio dal Presidente federale e dal consiglio, e che inogni caso (ai sensi dell'articolo 21 n.3 dello stesso statuto),le funzioni di presidente federale, limitatamente all'ordinariaamministrazione e alla convocazione dell'assemblea per procederea nuove elezioni entro 90 giorni, sono assunte da unvicepresidente federale o da un componente del consigliofederale".
"Non sembra, dunque - conclude Brienza - che in questo casosiano presenti quelle eccezionali circostanze che portarono allanomina a commissario della Figc del prof. Rossi e ad altriprecedenti provvedimenti di commissariamento".