Figc commissariata, i pro e i contro giuridici

Esperti diritto divisi su provvedimenti annunciati da Malagò

1511205298041_Amichevole_Bruxelles_15.jpgIl commissariamento della Figc daparte del Coni solleva immediate questioni, con i giuristi che si dividono pro e contro il provvedimento annunciato da Malagò. "Dalla lettura comparata degli statuti del Coni e della Figc e dagli elementi emersi a seguito delle dimissioni del Presidente Federale, non sembrerebbe percorribile l'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio  da parte del Coni". E' l'opinione dell'avvocato Rocco Brienza, esperto di diritto amministrativo e sportivo, il quale, in passato, è stato anche componente di organi della giustizia sportiva.

Ma altri esperti qualificati di diritto sportivo osservano che in questo momento la federazione si trova in una situazione del tutto anomala. Infatti due delle sue componenti la Lega di serie A e serie B sono attualmente prive di organi direttivi e cio' rende oggettivamente difficile anche la regolare indizione delle normali procedure elettive.
In questa condizione di stallo si potrebbero dunque ritenere sussistenti i presupposti della constatata impossibilità di funzionamento degli organi che legittimano l'esercizio del potere di commissariamento da parte del Coni.  

"L'articolo 6 dello Statuto del Coni - aggiunge però l'avvocato Brienza - prevede il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali 'in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali' ".    

"E' pur vero - prosegue il legale - che le dimissioni delPresidente della Federcalcio hanno comportato l'immediatadecadenza del Presidente e dell'intero consiglio federale (inbase a quanto previsto dall'articolo 24, numero 9, dello statutodella Figc) ma la medesima norma statutaria espressamenteprevede che l'ordinaria amministrazione sia garantita inprorogatio dal Presidente federale e dal consiglio, e che inogni caso (ai sensi dell'articolo 21 n.3 dello stesso statuto),le funzioni di presidente federale, limitatamente all'ordinariaamministrazione e alla convocazione dell'assemblea per procederea nuove elezioni entro 90 giorni, sono assunte da unvicepresidente federale o da un componente del consigliofederale".  
"Non sembra, dunque - conclude Brienza -  che in questo casosiano presenti quelle eccezionali circostanze che portarono allanomina a commissario della Figc del prof. Rossi e ad altriprecedenti provvedimenti di commissariamento". 

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  • pubblicato20.11.2017
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